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La figura dello psicologo in ambito scolastico: chiarimenti.

| Imma Daiana Rivetti

Nell’ultimi anni la figura dello psicologo che svolge la propria attività per specifici progetti all’interno degli Istituti scolastici, ha subito, per quanto riguarda la privacy,  un mutamento sul proprio inquadramento giuridico.

Tenuto conto delle molteplici richieste pervenute in merito al trattamento dei dati eseguito dallo psicologo, abbiamo ritenuto opportuno redigere il presente articolo al fine di definire il ruolo del professionista e della scuola dal punto di vista della privacy.

Con riferimento ai servizi che possono essere svolti dallo psicologo si precisa che il professionista assume un ruolo differente in relazione al compito che esegue:

In particolare, il professionista assume il ruolo di:

a) Sportello Ascolto: Titolare del trattamento dei dati personali e particolari degli studenti e/o adulti quando svolge l’attività di natura psicologica in conformità all’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n.56 (“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”). 

Infatti lo psicologo, iscritto al relativo albo degli psicologi, è tenuto a fornire al soggetto interessato adeguata informativa ex art. 13 del Regolamento e ad acquisire il consenso al trattamento dei dati in quanto, pur essendo un professionista sanitario, i trattamenti dal medesimo eseguiti non sono strettamente necessari per le finalità di cura (Https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942).

Pertanto lo psicologo anche se esercente una professione sanitaria soggetta al segreto professionale è tenuto a consegnare l’informativa e ad acquisire il consenso prima di iniziare l’attività di sportello di ascolto. Nel consenso è preferibile acquisire la firma di entrambi i genitori ma è possibile raccoglierlo anche in conformità a quanto previsto per le iscrizioni. Inoltre, a prescindere dalle modalità di acquisizione del consenso, che possono essere stabilite di concerto con la scuola, il modulo deve essere consegnato materialmente al professionista previa adeguata informativa. Inoltre è importante definire nel contratto con lo psicologo le rispettive responsabilità per quanto concerne il rispetto delle norme del GDPR.

b) Psicologo in classe come esperto Esterno: Responsabile esterno del trattamento dei dati quando ha accesso ai dati personali e particolari per conto della Scuola (Titolare del trattamento). Si pensi, ad esempio, al caso in cui la scuola attiva un progetto con lo psicologo che va in classe a spiegare vari temi del tipo: bullismo, disturbi alimentari, cyberbullismo.

In tal caso lo psicologo deve essere designato dall’Istituzione scolastica Responsabile esterno del trattamento mediante un contratto o altro atto giuridico vincolante contenente specifiche clausole di riservatezza dei dati trattati in modo che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 2016/679 (Vedasi precedente dicitura privacy).

Di converso la Scuola può trattare i dati sulla salute degli alunni indispensabili per lo svolgimento delle sue finalità istituzionali senza necessità di acquisire il consenso. Ciò avviene in quanto il trattamento viene effettuato per finalità di interesse pubblico e perché legittimato da specifiche fonti normative (art. 2 ter D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, DM 305/2006 ecc.). L’unico onere in capo all’istituto è quello di avvisare tramite circolare i genitori dell’entrata dello psicologo in classe.

Psicologo come Osservatore di un caso specifico: la presenza dello psicologo a scuola richiesta per l’osservazione e la valutazione del comportamento in classe degli alunni o un alunno specifico, in questo caso c’è bisogno di una comunicazione indirizzata ai genitori con la quale si informa della presenza del dottore in classe riferita all’attività che sarà svolta, ovvero l’osservazione dello studente o degli studenti. Inoltre lo psicologo dovrà fornire una informativa privacy e acquisire il consenso al trattamento dei dati: in assenza del consenso espresso da parte dei genitori, è considerata dalla giurisprudenza di legittimità un’invasione della sfera privata, atto che integra il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p. (cfr Cass. n. 40291/2017) poiché priva il soggetto offeso della libertà di determinazione e di azione.

Pertanto, al fine di rendere lecita, ai fini della privacy, la prestazione professionale di uno psicologo (consistente nell’osservazione e valutazione psicologica del comportamento) o la gestione dello sportello di ascolto individuale in ambiente scolastico è necessario acquisire da parte di quest’ultimo preliminarmente il consenso dei genitori; questo significa che i genitori devono sempre essere informati su qualsiasi progetto che coinvolga il proprio figlio e devono darne esplicito consenso.

Indichiamo qui di seguito l’integrazione da inserire nei relativi contratti:

“Ai sensi della normativa in materia di privacy, ed in particolare ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 (così come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), il professionista assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali e particolari quando svolge l’attività di natura psicologica. Di converso, assume il differente ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati ogni qualvolta in cui abbia accesso ai dati personali per conto dell’Istituzione Scolastica. In relazione a tale ultimo ruolo il Titolare del Trattamento, ossia  l’Istituzione Scolastica, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Dirigente Scolastico (nome_cognome), autorizza  il prof./dott. (nome_cognome) a trattare i dati personali esclusivamente  per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, nonché nella misura e nei limiti previsti dal presente contratto, e  affida al medesimo l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali  in relazione ai compiti che il medesimo svolgerà, nonché nella misura e nei limiti previsti dal contratto inter partes.

Ella, pertanto, accettando l’incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare:

  • di utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso contratto per i soli scopi ivi previsti; di non comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuta a conoscenza; 
  • di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza; nonché infine di custodire – nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal Regolamento- i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla violazione di tali dati;
  • di non diffondere i dati personali acquisiti a Paesi Terzi (extra Ue), se non solo nei casi tassativi previsti dall’art. 49 del Regolamento, relativo al trasferimento transfrontaliero dei dati personali. 

L’Istituto, inoltre, in qualità di “Titolare del trattamento”,  ed in conformità all’articolo 13 del GDPR, Le comunica  che  tutte le  informazioni estese sulle finalità di trattamento dei Suoi dati, sulle modalità di trattamento, sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, sulla comunicazioni e diffusione dei suoi dati personali, nonché sui diritti dell’interessato  sono contenute  nell’informativa redatta in formato elettronico e pubblicata sul sito istituzionale della scuola,  nella sezione Privacy.”