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Digitalizzazione e modalità di accesso ai servizi scolastici digitali (L. 182 del 02/12/2025)

| Luciano Bernardo

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, concernente la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, di seguito riportiamo un quadro riepilogativo delle principali ricadute operative per le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all’utilizzo dei Registri Elettronici e ai sistemi di accesso ai servizi digitali. La citata normativa ribadisce il principio che la gestione digitale dei procedimenti amministrativi e didattici costituisce ormai la modalità ordinaria di funzionamento della Pubblica Amministrazione, consolidando il ruolo del Registro Elettronico quale strumento ufficiale e imprescindibile per:

  • La documentazione dell’attività didattica;
  • la rilevazione delle presenze;
  • La valutazione degli studenti;
  • le comunicazioni scuola-famiglia;
  • La gestione degli atti amministrativi di competenza.

Accesso tramite Identità Digitale

In linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale e il D.L. n. 76/2020, la nuova legge conferma che l’accesso ai servizi digitali deve avvenire esclusivamente tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Tali sistemi rappresentano gli unici strumenti di autenticazione validi per l’utenza scolastica (personale docente, ATA e famiglie), di conseguenza, le credenziali tradizionali (username e password) non possono più essere rilasciate e sono destinate alla definitiva dismissione.

Inoltre, nel primo ciclo di istruzione, alle comunicazioni in formato elettronico (e quindi al Registro Elettronico), accedono solo i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale, ciò significa che non potranno più essere assegnate credenziali di accesso direttamente agli studenti frequentanti la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Interoperabilità e Rapporti con i Fornitori

La Legge n. 182/2025 promuove l’integrazione dei sistemi scolastici con le infrastrutture digitali nazionali.

A tal proposito, si precisa che:

  1. L’obbligo di adeguamento ricade sulle istituzioni scolastiche in quanto PA, mentre i fornitori privati (Argo, Spaggiari, Axios, ecc.) sono tenuti ad adempiere secondo i vincoli contrattuali e i tempi tecnici necessari.
  2. L’eventuale persistenza temporanea dei sistemi di accesso con le tradizionali credenziali, se dovuta a limitazioni tecniche dei software non dipendenti dall’istituto, non è imputabile alla scuola. Resta tuttavia l’obbligo di non rilasciare nuove credenziali tradizionali e di promuovere l’accesso tramite SPID/CIE.
  3. È opportuno che le istituzioni scolastiche verifichino formalmente lo stato di adeguamento dei propri fornitori, conservandone la relativa documentazione.

Precisazioni sulla Fase di Transizione

Si sottolinea che la normativa non ha fissato una scadenza perentoria per la cessazione totale dei vecchi sistemi di accesso entro dicembre 2025, configurando piuttosto una fase di transizione e consolidamento. Sebbene non siano previste sanzioni automatiche immediate, il mantenimento di modalità di accesso obsolete risulterà progressivamente meno giustificabile sotto il profilo della conformità normativa.

Indicazioni operative

Alla luce di quanto esposto, si deve procedere a:

  • Valorizzare il Registro Elettronico come unico strumento ufficiale per le attività didattiche e amministrative;
  • Promuovere attivamente l’utilizzo di SPID e CIE presso tutto l’organico e l’utenza;
  • Monitorare l’adeguamento tecnico dei sistemi attraverso interlocuzioni formali con le società di software;
  • Informare adeguatamente le famiglie circa la natura transitoria delle credenziali residuali e il carattere ordinario dell’identità digitale.