Febbraio 2024: entra in vigore il Digital Service Act
Dal 17 febbraio 2024 il Digital Services Act (Dsa)Il Digital Services Act, il Regolamento europeo sui servizi digitali, diventa legge per tutti.
Esso costituisce il nuovo regolamento sui servizi digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 insieme al Digital Markets Act. I due provvedimenti compongono il Digital Services Package.
Il tutto per promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali UE, il Digital Services Act ha modificato le norme esistenti secondo il principio: “ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online”.
Il regolamento riguarda varie tipologie di servizi digitali:
- mercati online;
- social network;
- piattaforme di condivisione dei contenuti;
- piattaforme di viaggio online e di alloggio;
- app store;
- servizi di intermediazione (es. provider Internet e register di domini);
- servizi di cloud e hosting web;
- piattaforme di economia collaborativa.
- proteggere i diritti dei consumatori garantendo loro maggiore sicurezza;
- contrastare la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni, la disinformazione online;
- offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;
- istituire un quadro normativo chiaro, efficace e di immediata applicazione nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
- promuovere l’innovazione e la competitività nel mercato, facilitando l’avvio di startup e lo sviluppo delle PMI,
- fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
- favorire un maggiore controllo democratico e una migliore vigilanza sulle piattaforme;
- potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati online (anche attraverso controlli casuali per verificare l’eventuale ripubblicazione di contenuti illegali).
- intermediary services;
- hosting (es.cloud);
- online platform (es. social media)
- very large platform.
- indicare in modo chiaro le condizioni di servizio e i relativi requisiti;
- fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;
- adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online rivolte agli utenti;
- non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;
- non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;
- collaborare con le autorità nazionali se richiesto;
- denunciare i reati;
- creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- adottare misure contro le segnalazioni e le repliche abusive;
- controllare le credenziali di fornitori terzi, secondo il principio del “conosci il tuo cliente commerciale” (KYBC), anche attraverso controlli a campione.
- obblighi in materia di gestione dei rischi, di risposta alle crisi e di prevenzione di abuso dei propri sistemi;
- condivisione dei propri dati chiave e dei propri algoritmi con le autorità e con i ricercatori autorizzati per comprendere l’evoluzione dei rischi online;
- collaborazione nelle risposte alle emergenze;
- codici di condotta specifici;
- prevenzione dei rischi sistemici come la diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali, processi elettorali, violenza di genere, salute mentale;
- obbligo di sottoporsi ad audit indipendenti, cioè alla verifica della correttezza dei dati di bilancio e delle procedure adottate;
- abilitazione degli utenti al blocco delle “raccomandazioni” basate sulla profilazione.
- non abbia conoscenza reale di eventuali attività o contenuti illegali,
- dopo esserne venuto a conoscenza, agisca con tempestività per rimuovere il contenuto illegale o disabilitarne l’accesso.
- presentazione di informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti;
- mancata rettifica delle informazioni presentate;
- mancato assoggettamento ai sopralluoghi.
- il Compliance officer, designato dalle “very large online platforms” con il compito di monitorare l’osservanza del regolamento da parte delle aziende. Una figura interna all’impresa, con precise competenze professionali indicate dal DSA e l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel giudizio;
- il Digital Services Coordinator, nuova autorità nazionale indipendente che deve vigilare sull’applicazione del regolamento con obblighi di trasparenza, imparzialità, tempestività di azione e report annuale sulle proprie attività. Come previsto dall’art.38, ha il compito di garantire il coordinamento nazionale sulle norme, nonché di gestire i reclami contro i provider e di indagare sulla presenza di illeciti con potere di ispezione. Accertato l’illecito, ha il compito di imporre la cessazione della violazione con sanzioni e penalità di mora, fino a chiedere alle autorità giudiziarie di Stato la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari al servizio interessato.